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d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 51)
Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa

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1)
Publicato nel numero straordinario 2 del B.U. 29 luglio 2021, n. 30.

Art. 36 (Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “una abitazione popolare” sono sostituite dalle parole: “volumetria esistente, trasformata in abitazione, anche con cambiamento di destinazione d’uso”.

(2) Dopo il comma 11 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“12. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai successori nell’agevolazione edilizia di cui all’Art. 69, e successive modifiche.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 45/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano qualora il trasferimento avvenga secondo le seguenti modalità:

  1. sulla base del provvedimento giudiziario di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure del provvedimento giudiziario di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
  2. sulla base dell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato;
  3. sulla base di un contratto stipulato secondo le disposizioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera a) o nell’accordo di cui alla lettera b);
  4. in seguito all’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso davanti all’ufficiale dello stato civile. In tal caso il trasferimento deve avvenire entro i termini e alle condizioni stabilite con regolamento di esecuzione.”

(4) Il comma 5 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.

(5) Il comma 3 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.

(6) Il comma 4 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“4. I richiedenti devono indicare la consistenza del patrimonio abitativo dei genitori, dei suoceri e dei figli mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono da indicare anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda.”

(7) Il comma 5 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“5. Con regolamento di esecuzione è stabilito il punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di cui ai commi 1 e 2.”

(8) Nel comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: “sei” è sostituita dalla parola: “dodici”.

(9) Il comma 5 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

(10) Nel terzo periodo del comma 6 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “dai commi 4 e 5” sono sostituite dalle parole: “dal comma 4”.

(11) Nel comma 8 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “dei commi 4, 5, 6 e 7” sono sostituite dalle parole: “dei commi 4, 6 e 7”.

(12) Dopo il comma 2/bis dell’articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2/ter Le scadenze stabilite dal regolamento di esecuzione in merito all’autorizzazione all'alienazione con trasferimento dell’agevolazione e del vincolo per la presentazione della documentazione tecnica relativa all'abitazione che viene acquistata o costruita sono prorogate, limitatamente al periodo dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario da Covid-19, di ulteriori 6 mesi. La proroga del termine si applica retroattivamente anche alle domande per le quali il termine di cui sopra è scaduto nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione.“

(13) Dopo il comma 1 dell’articolo 66/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„2. In caso di cessazione della convivenza more uxorio con decisione del giudice, trova applicazione l’articolo 66.“

(14) Prima del comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“01. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di successione nella domanda di agevolazione edilizia per i casi di decesso del richiedente l’agevolazione nel periodo fra la presentazione della domanda e la decorrenza del vincolo sociale.”

(15) Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera d);” sono sostituite dalle parole: “e se il suo reddito familiare complessivo non è superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera d); i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda;”.

(16) Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali;” sono sostituite dalle parole: “se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali al momento dell’occupazione dichiarata dell’alloggio,”.

(17) Dopo l’articolo 137 della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 137/bis (Norma transitoria all’articolo 40)

1. La modifica dell’articolo 40, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, si applica per le domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali il procedimento di approvazione non risulta concluso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge.”

(18) Dopo il comma 1 dell’articolo 139 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“2. Il requisito di cui al comma 5 dell’articolo 46 non si applica più alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione o di esclusione definitivo, nonché per le domande già approvate, per le quali al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione non sia ancora concluso il procedimento per l’erogazione dell’agevolazione o per la restituzione della fideiussione bancaria di cui all’articolo 50-bis, comma 1, della presente legge, e agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche.”

(19) Dopo il comma 2 dell’articolo 139/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“3. La modifica del termine di cui all’articolo 49, comma 2, della presente legge, si applica anche alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione o di esclusione definitivo.”

(20) Dopo il comma 3 dell’articolo 142/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. L’abrogazione dell’articolo 62, comma 5, si applica alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento di annotazione del vincolo sociale non è ancora concluso, nonché per le domande per le quali il vincolo sociale di cui all’articolo 62 sia già intavolato nel libro fondiario.”

(21) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2021, in 1.300.000,00 euro per l’anno 2022 e in 1.300.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

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