1. Nel periodo di inserimento professionale, i docenti effettuano il periodo di prova. Nel periodo di prova viene verificata la sussistenza delle competenze professionali di base negli ambiti di cui all’articolo 2.
2. Il periodo di prova viene valutato dal Dirigente scolastico dopo aver sentito il Comitato di valutazione del servizio sulla base di criteri vincolanti stabiliti con circolare dal Direttore/dalla Direttrice della Direzione provinciale Scuole competente. L’esito della valutazione è comunicato al docente.
3. Fungono da elementi di valutazione:
a) la documentazione relativa alle visite in classe effettuate dal Dirigente scolastico, compresi colloquio preliminare e al feedback;
b) la documentazione relativa a eventuali visite in classe di un membro del Comitato di valutazione compresi colloquio preliminare e al feedback;
c) la documentazione relativa allo sviluppo professionale di cui all’articolo 6;
d) la relazione del tutor o della tutor stilata anche sulla base di visite in classe;
e) il parere del comitato di valutazione.
Il parere del Comitato di valutazione non è vincolante per il Dirigente scolastico.
4. Nel caso di una valutazione negativa il periodo di prova può essere ripetuto una sola volta, possibilmente presso un’altra scuola. In questo caso il Dirigente scolastico richiede quale ulteriore elemento di valutazione anche il parere di un ispettore o di un’ispettrice. Una seconda valutazione negativa comporta l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e di istituto della Provincia. La valutazione negativa è comunicata al docente e alle tre Direzioni Provinciali.