1. L’attestato di merito per azioni di salvataggio è conferito per premiare il particolare impegno profuso in azioni salvavita.
2. L’attestato di merito per azioni di salvataggio è conferito a persone che hanno prestato aiuto a una o più persone in situazioni di pericolo di vita nel territorio provinciale. Il riconoscimento può essere conferito inoltre a persone residenti in provincia di Bolzano che hanno prestato aiuto a una o più persone in situazioni di pericolo di vita al di fuori del territorio provinciale.
3. La situazione in cui la persona ha prestato soccorso deve aver presentato anche un potenziale rischio per la sua incolumità.
4. Il successo degli sforzi di salvataggio non è requisito per il conferimento dell’attestato.
5. L’attestato di merito per azioni di salvataggio consiste in un diploma che reca lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano nonché il nome e il cognome della persona premiata.
6. Il conferimento solenne dell’attestato di merito avviene previa decisione della Giunta provinciale, in presenza del Presidente della Provincia, in occasione del conferimento delle onorificenze per attività meritevoli per il Land Tirolo.
7. Le proposte per il conferimento del riconoscimento sono presentate alla Ripartizione provinciale Presidenza da rappresentanti di organizzazioni pubbliche o private, federazioni e associazioni o da persone fisiche. La Ripartizione trasmette le proposte alla Giunta provinciale per la valutazione e la relativa decisione.