1. L’onorificenza per il volontariato giovanile è conferita a giovani che hanno reso servizi esemplari, eccezionali e continuativi di volontariato a favore della collettività.
2. L’onorificenza per il volontariato giovanile è conferita a persone che non hanno ancora compiuto 35 anni di età e che, a titolo gratuito e volontario, sono impegnate all’interno di organizzazioni di volontariato o in progetti di volontariato a favore della collettività e hanno reso servizi eccezionali in tali attività.
3. Possono essere insignite anche organizzazioni che hanno come principale finalità istituzionale la promozione dei giovani.
4. La volontarietà e la gratuità di un’attività o di una prestazione a favore della collettività sussistono anche qualora sia previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e sia documentato che tali spese derivano effettivamente dall’attività o dalla prestazione svolta.
5. L’onorificenza per il volontariato giovanile consiste in un diploma che reca lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano nonché il nome e il cognome della persona oppure dell’organizzazione premiata.
6. Il conferimento dell’onorificenza avviene previa decisione della Giunta provinciale, in presenza del Presidente della Provincia, in occasione di una cerimonia organizzata congiuntamente con il Land Tirolo, che possibilmente ha luogo in alternanza in Tirolo e in provincia di Bolzano.
7. Le proposte per il conferimento dell’onorificenza sono presentate alla Ripartizione provinciale Presidenza dai rappresentanti delle federazioni e associazioni di volontariato. La Ripartizione trasmette le proposte alla Giunta provinciale per la valutazione e la relativa decisione.