(1) È consentito l’uso di sedie, panche e tavoli disposti liberamente, a condizione che sia rispettato il numero massimo di posti a sedere di cui all’articolo 17, comma 1.
(2) I tavoli intorno ai quali sono disposti i posti a sedere non devono distare oltre 5 m dalle vie di esodo interne alla sala, le quali devono portare agevolmente e direttamente alle uscite e avere una larghezza minima utile di 1,20 m.