(1) La distanza tra lo schienale di una fila di posti e il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,80 m.
(2) La larghezza di ciascun posto a sedere deve essere di almeno 50 cm se con braccioli e di 45 cm se senza braccioli.
(3) Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico.
(4) Posti a sedere mobili sono ammessi esclusivamente nei palchi.
(5) Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l’impiego temporaneo di posti a sedere mobili, purché collegati tra loro in gruppi di almeno otto o in file complete.
(6) È vietato collocare posti a sedere mobili e sedie a rotelle nei passaggi e corridoi.
(7) Per le sedie a rotelle devono essere previsti spazi appositi.