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a) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2021, n. 11)
Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 28 gennaio 2021, n. 4.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento s’intende per:

  1. spettacolo: un’attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi;
  2. trattenimento: un’attività che presuppone la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park;
  3. locali di pubblico spettacolo e trattenimento: l’insieme dei fabbricati e degli ambienti in tutto o in parte al chiuso, aperti al pubblico, destinati a spettacoli o trattenimenti, nonché gli annessi servizi e disimpegni;
  4. luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento: luoghi ubicati in spazi delimitati all’aperto, dotati di impianti e attrezzature destinati a spettacoli o trattenimenti, con o senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, nonché i servizi annessi;
  5. tecnico: il tecnico comunale competente per territorio. Nei casi in cui la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, stabilisce che l’idoneità dei luoghi è verificata dalla commissione provinciale di cui all’articolo 10 o dalla commissione comunale di cui all’articolo 10/bis della medesima legge, il termine “tecnico” deve intendersi riferito a tale commissione;
  6. tendostruttura: costruzione temporanea smontabile e trasportabile, costituita di norma da pareti in stoffa o PVC e da una struttura portante interna leggera;
  7. teloni o tettoie: strutture di copertura per il pubblico. Sono esclusi i gazebo di modeste dimensioni aperti almeno su tre lati e di facile spostamento;
  8. impianto sportivo: spazio al chiuso o all’aperto nel quale si praticano attività sportive. È considerato impianto all’aperto anche l’impianto provvisto di copertura che nella parte superiore sia aperto per almeno il 40 per cento su almeno due lati contrapposti;
  9. servizio di vigilanza antincendio: il servizio di presidio fisico dei vigili del fuoco da espletarsi in occasione di spettacoli e trattenimenti durante i quali fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione;
  10. servizio di presidio antincendio: servizio per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. Deve essere garantito dal gestore, ovvero dall’organizzatore, per l’intera durata dell’attività di spettacolo o trattenimento, attraverso idoneo personale, laddove non sia prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza dei vigili del fuoco;
  11. persona abilitata:
    1. responsabile tecnico indicato nel Registro delle imprese ai sensi della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, e del relativo regolamento di esecuzione o
    2. tecnico abilitato, cioè libero professionista iscritto all’albo professionale o operante nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle proprie normative di riferimento;
    3. professionista antincendio, ovvero tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
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