(1) Il presente regolamento determina, ai sensi dell’articolo 11/bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, i requisiti di idoneità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, le loro caratteristiche costruttive e modalità di gestione nonché le norme di semplificazione amministrativa. I requisiti di idoneità di cui al presente regolamento costituiscono anche la base per i progetti standard di idoneità di cui all’articolo 6 comma 3/bis della medesima legge.
(2) Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
(3) Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione.
(4) Resta ferma la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
(5) I termini relativi a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.