1. La commissione di valutazione è composta da cinque persone, e più precisamente da:
a) quattro membri effettivi o supplenti della Commissione provinciale pari opportunità, dalla stessa designati;
b) una/uno specialista del settore della comunicazione, della pubblicità o delle pari opportunità, designata/designato su proposta della Commissione provinciale pari opportunità e che partecipa a titolo gratuito.
2. La commissione di valutazione esamina le domande presentate, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di partecipazione di cui agli articoli 4 e 5, valuta i progetti ammessi inserendoli in graduatoria ai sensi dell’articolo 8 e assegna il premio.
3. I progetti ammessi al concorso sono presentati alla commissione di valutazione.