1. La Consigliera/Il Consigliere di fiducia è una persona esterna all’Amministrazione provinciale, professionalmente qualificata e che dispone della formazione, dell’esperienza e delle capacità necessarie per svolgere questo compito. Il profilo dei requisiti dettagliato viene pubblicato nel corso della procedura di selezione.
2. Sentito il Comitato unico di garanzia e previa intesa con le organizzazioni sindacali, l’Ufficio Sviluppo personale avvia una procedura di selezione per la nomina della Consigliera/del Consigliere di fiducia. Dopo la conclusione della selezione la Consigliera/il Consigliere di fiducia è nominata/nominato con decreto del Presidente della Provincia.
3. L’incarico ha la durata di tre anni e può essere riconfermato al massimo una volta per altri tre anni.