1. Chiunque sia stato oggetto di un atto o comportamento discriminatorio diretto o indiretto, di qualsiasi forma di molestia o di mobbing, può, a norma degli articoli 9 e 10 delle presenti misure, rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere di fiducia e avviare una procedura di reclamo informale.
2. Se ritiene inadeguata la procedura di reclamo informale per la soluzione del problema, ovvero quando all’esito di questa il comportamento discriminatorio o molesto permanga, l’interessata/interessato può avviare una procedura di reclamo formale. Questa prende avvio con la denuncia scritta del comportamento molesto o discriminatorio da parte dell’interessata/interessato all’organo responsabile per i procedimenti disciplinari. L’organo competente esegue i passi ulteriori del procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia).
3. Il reclamo informale o formale non preclude in alcun modo all’interessata/interessato la possibilità di avviare la tutela civile e/o penale contro atti discriminatori e qualsiasi forma di molestia o mobbing ai sensi di legge.