(1) Qualora l’organo accertatore all’atto dell’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 1, comma 1, abbia ritenuto necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a cinque giorni ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto- legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
(2) Ai fini del riconoscimento dell’adempimento della chiusura provvisoria ai sensi delle disposizioni statali e dello scomputo dalla sanzione accessoria definitiva erogata, è necessaria la conferma di tale adempimento da parte dell’organo accertatore.