In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2020, n. 251)
Regolamento concernente la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie Covid-19

1)
Pubblicato nel B.U. 6 agosto 2020, n. 32.

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sul territorio provinciale, di cui all’articolo 1, comma 19, della stessa legge provinciale, disposta per dieci giorni dal Presidente della Provincia in caso di violazione delle misure di cui all’allegato A di detta legge provinciale.

Art. 2 (Applicazione della sanzione amministrativa accessoria)

(1) La sanzione amministrativa accessoria si applica in osservanza dei seguenti principi:

  1. principio di proporzionalità della sanzione amministrativa accessoria rispetto alla violazione commessa;
  2. valutazione di particolari circostanze in cui è avvenuto l’illecito, come ad esempio la presenza di persone, ai quali deve essere riconosciuto il tempo necessario per lasciare il locale;
  3. valutazione della gravità della violazione, che si desume:
    1. dall’offensività della condotta ovvero dal pericolo conseguente all’illecito posto in essere dal trasgressore/dalla trasgreditrice;
    2. dalla modalità di compimento dell’illecito e dai mezzi utilizzati dal trasgressore/dalla trasgreditrice;
    3. dal comportamento posto in essere dal trasgressore/dalla trasgreditrice prima e dopo la contestazione dell’illecito, compresa l’eventuale reiterazione della medesima condotta già contestata in precedente occasione.

(2) La sanzione amministrativa accessoria è comminata con ordinanza-ingiunzione dal Presidente della Provincia o da organo da esso delegato ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 3  (Chiusura provvisoria e sanzione accessoria presofferta)

(1) Qualora l’organo accertatore all’atto dell’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 1, comma 1, abbia ritenuto necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a cinque giorni ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto- legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

(2) Ai fini del riconoscimento dell’adempimento della chiusura provvisoria ai sensi delle disposizioni statali e dello scomputo dalla sanzione accessoria definitiva erogata, è necessaria la conferma di tale adempimento da parte dell’organo accertatore.

Art. 4 (Disposizione transitoria)

(1) Il presente regolamento si applica ai fatti commessi dopo l’8 maggio 2020.

Art. 5 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActiona) Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2020, n. 25
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Applicazione della sanzione amministrativa accessoria)
ActionActionArt. 3  (Chiusura provvisoria e sanzione accessoria presofferta)
ActionActionArt. 4 (Disposizione transitoria)
ActionActionArt. 5 (Entrata in vigore)
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 2020, n. 29
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 17 agosto 2021, n. 23
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 17 agosto 2021, n. 25
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 16
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico