(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sul territorio provinciale, di cui all’articolo 1, comma 19, della stessa legge provinciale, disposta per dieci giorni dal Presidente della Provincia in caso di violazione delle misure di cui all’allegato A di detta legge provinciale.