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Delibera 17 marzo 2020, n. 185
Criteri per il rilascio di concessioni di occupazione di beni del demanio idrico provinciale

Allegato A

Criteri per il rilascio di concessioni di occupazione di beni del demanio idrico provinciale

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre1994, n. 49, le modalità di scelta dei concessionari per l’occupazione di beni del demanio idrico e i criteri di preferenza in caso di più domande presentate.

2. I presenti criteri non si applicano alle concessioni riguardanti gli attraversamenti del demanio idrico e il transito sugli argini e sulle relative pertinenze idrauliche.

Art. 2
Norme generali

1. Deve essere garantita la destinazione del bene prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica, tenendo conto anche delle deroghe previste in materia.

2. Le aree classificate come acque, bosco, biotopo o area protetta non possono essere date in concessione, fatta eccezione per:

a) apiari;

b) depositi di legname;

c) piste da sci, piste ciclabili e sentieri escursionistici oppure simili;

d) panchine o attrezzature e strutture analoghe realizzate da parte di enti pubblici, enti di promozione turistica o associazioni ovvero la realizzazione, da parte di detti soggetti, di aree ricreative accessibili al pubblico;

e) pontili per la balneazione e strutture analoghe che riguardano l’accesso alle acque;

f) condotte e linee per servizi di acquedotto, fognatura, elettricità, telefonia, internet o per servizi analoghi;

g) accessi.

3. Non possono essere date in concessione le aree quando sia prevista la realizzazione di edifici o di altre costruzioni.

Art. 3
Criteri di preferenza

1. Per l’uso del bene valgono i seguenti criteri di preferenza:

a) uso che consenta, oltre all‘utilizzo particolare da parte del concessionario, anche possibilità di fruizioni residue del bene da parte di altri soggetti;

b) uso senza necessità di interventi rispetto a quello che richieda modificazioni dello stato dei luoghi, realizzazione di impianti, installazioni di ogni tipo, asfaltatura e simili; in caso di pluralità di domande che prevedano tutte degli interventi sul bene, è preferita la domanda che comporta il minore impatto sull’area e gli interventi più limitati e che consenta il ripristino dei luoghi più rapido, semplice e completo;

c) utilizzo del bene da parte di enti nell’interesse della collettività;

d) utilizzo da parte di associazioni o di altri gruppi stabilmente organizzati rispetto all’utilizzo da parte di singole persone private;

e) utilizzo per fini scientifici, didattici, culturali, educativi o ricreativi rispetto all’utilizzo a fini economici (commerciali, produttivi, ecc.); in caso di pluralità di domande di utilizzo a fini economici è preferita la domanda che non richieda interventi sul bene o modifiche dei luoghi;

f) uso come prato, alpeggio o pascolo rispetto ad altri usi agricoli che prevedano piantagioni di alberi o l’installazione di impianti (es. serre).

2. A parità di destinazione d’uso prevista del bene è preferito l’uso del bene da parte dei confinanti.

3. A parità di requisiti viene preferita la domanda di chi non sia titolare di altre concessioni di occupazione.

Art. 4
Decisione da parte della Giunta provinciale

1. Se l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 3 non rende comunque possibile dare la preferenza a una tra le domande presentate, la decisione di nominare il concessionario spetta alla Giunta provinciale.

Art. 5
Avviso

1. Una volta esaminata la richiesta di occupazione di un bene del demanio idrico e verificata la sussistenza dei requisiti per il suo accoglimento, l’Ufficio provinciale Demanio idrico provvede a far pubblicare un relativo avviso sui siti internet della Provincia autonoma di Bolzano (Agenzia per la protezione civile) e del Comune in cui si trova l’area interessata dalla richiesta.

2. L’avviso viene pubblicato per 20 giorni consecutivi. Se in tale arco di tempo non pervengono altre domande, la concessione richiesta può essere rilasciata.

3. Se invece pervengono altre domande, si procede al loro esame, alla relativa valutazione e comparazione secondo i criteri di cui all’articolo 3 nonché alla conseguente classificazione delle stesse.

Art. 6
Comunicazione

1. Prima del rilascio della concessione l’ufficio preposto invia a tutti i richiedenti una comunicazione per informarli di quale domanda abbia ottenuto la preferenza e in base a quali criteri sia stata operata la scelta.

Art. 7
Procedura semplificata

1. La procedura di cui agli articoli 5 e seguenti non viene seguita nei seguenti casi:

a) l’area è richiesta dal Comune, da altri enti pubblici o associazioni per i propri fini istituzionali o per l’uso da parte della collettività (ad esempio: parco giochi, campo sportivo, area ricreativa, parcheggio pubblico);

b) l’area è richiesta per la posa di condotte (ad esempio acqua, elettricità, telefonia, internet, riscaldamento, fognatura, gas) e, a conclusione dei lavori, può essere liberamente destinata ad altri usi;

c) l’area è richiesta solo per un utilizzo provvisorio ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49 (ad esempio manifestazioni; cantieri);

d) l’area richiesta confina con terreni del richiedente e di fatto non è raggiungibile se non attraverso di essi.

2. Inoltre, la procedura di cui agli articoli 5 e seguenti non si applica quando sussistano entrambi i seguenti presupposti:

a) l’area richiesta non viene utilizzata per attività economiche (ad esempio attività industriali, turistiche, artigianali), professionali o comunque a scopo di lucro (come pubblicità e vendita) o per utilizzi ad esse strettamente connessi (ad esempio parcheggi per mezzi aziendali o della clientela, depositi di merce o materiale, aree di pertinenza aziendale);

b) il canone annuale previsto per la concessione è inferiore a euro 300,00.

Art. 8
Attività agricola

1. Per quanto riguarda le concessioni per attività agricole la procedura di cui agli articoli 5 e seguenti non si applica in presenza di entrambi i seguenti presupposti:

a) l’area richiesta è utilizzata esclusivamente per la coltivazione in senso stretto e non per attività diverse (ad esempio esposizione o vendita di prodotti agricoli, agriturismo, ristorazione, deposito di materiale, parcheggi, aree per lavorazione legna o altri prodotti);

b) il canone annuale previsto per la concessione è inferiore a euro 300,00.

Art. 9
Voltura

1. La voltura della concessione è ammessa nei casi di mera modifica della denominazione, della forma societaria o del rappresentante legale del concessionario (ad es. amministratore di condominio o rappresentante di associazioni) oppure per le richieste di voltura presentate dagli eredi nei seguenti casi:

a) per le concessioni non concernenti attività a scopo produttivo o di lucro;

b) per le concessioni relative ad attività agricola esercitata dalla famiglia.

2. In tutti gli altri casi la richiesta di voltura è considerata come nuova domanda di concessione.

Art. 10
Rinnovo

1. In caso di richiesta di rinnovo, la domanda non si considera automaticamente accolta, ma si procede come per il rilascio di nuove concessioni.

 

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