1. Per ottenere i sussidi previsti dall’articolo 4 della legge, le associazioni devono presentare, con le modalità di cui all’articolo 3, apposita domanda all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione entro il mese di febbraio di ciascun anno; alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) programma delle attività di revisione e di vigilanza da effettuare nell'anno di riferimento;
b) programma delle attività di promozione e sviluppo interne ed esterne da effettuare nell'anno di riferimento;
c) preventivo di spesa dettagliato riferito alle attività di cui alle lettere a) e b), con separata indicazione delle spese di cui all’articolo 6, comma 1;
d) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.
2. Il programma di cui al comma 1, lettera a), deve indicare:
a) l’elenco delle cooperative attive aderenti ai fini della vigilanza di cui al titolo IV della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, ed iscritte nel Registro provinciale degli enti cooperativi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione:
1) delle cooperative che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, in quanto superano i limiti di cui all’articolo 2435-bis del Codice civile e sono soggette alla revisione legale dei conti obbligatoria nell’anno di riferimento;
b) il numero delle revisioni ordinarie annuali e biennali da effettuare nell’anno di riferimento;
3. Il numero delle revisioni di cui al comma 2, lettera b), non comprende le revisioni ordinarie effettuate a cooperative dichiarate “inattive” al Registro delle imprese.