1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese per investimenti;
b) spese per servizi di assistenza tecnica, legale e amministrativa e per attività di formazione e aggiornamento rivolte a determinate cooperative;
c) imposte e tasse sul reddito;
d) imposta sul valore aggiunto se detraibile;
e) accantonamenti, salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a);
f) ammortamenti;
g) offerte e donazioni effettuate a favore di terzi;
h) perdite su crediti;
i) interessi passivi;
j) interessi di mora e sanzioni;
k) ogni altra spesa non costituente costo finale per l’associazione.
2. Non sono inoltre riconosciute le spese ammesse ad agevolazione in base ad altre leggi che prevedono interventi di sostegno pubblico. Tali spese, se indicate nel preventivo iniziale presentato, devono essere detratte in sede di consuntivo.