(1) Il comma 4 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. L'ammontare massimo della prestazione corrisponde ad un importo annuale che è il prodotto tra le ore di assistenza annuali riconosciute ed un valore corrispondente ad un massimo di 13,00 euro all’ora; ai fini del calcolo può essere riconosciuto fino ad un massimo di 3.285 ore di assistenza all'anno.”