(1) I commi 4 e 5 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“4. La prestazione è concessa per un periodo minimo di tre mesi e massimo di sei mesi ed è erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, può essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha più di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione è concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d’ufficio ed è concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti.
5. In caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a tre mesi. Allo stesso modo, se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all’erogazione mensile in un’unica soluzione della prestazione, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può decidere che la prestazione sia erogata a rate.”