(1) Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2 e 5, nel caso in cui il richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.”