(1) Ai fini del presente regolamento si distingue fra i seguenti tipi di pericolo idrogeologico:
(2) Le zone che presentano un pericolo idrogeologico, distinte secondo i tipi di pericolo di cui al comma 1, vengono classificate secondo i seguenti livelli di pericolosità:
(3) Nei casi di sovrapposizione tra zone di pericolo di diverso tipo o livello si applicano le prescrizioni più restrittive. In ogni caso, devono essere prese in considerazione le prescrizioni relative a tutti i pericoli incidenti.
(4) Le disposizioni del presente regolamento non possono in nessun caso essere interpretate in modo tale da rendere ammissibili interventi e progetti che causino pericolo o incrementino il danno potenziale da eventi naturali.