(1) Le costruzioni che si trovano nel verde agricolo in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato possono essere delocalizzate in altra sede ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge, qualora anche con misure diverse e scaglionate non sia tecnicamente possibile o economicamente sostenibile garantire il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore. Quando la delocalizzazione in altra sede non è possibile, il sindaco/la sindaca competente predispone piani di emergenza conformi alle disposizioni in materia di protezione civile. Nell’ambito di una pianificazione di protezione civile congiunta tra comuni confinanti, possono essere previste misure che, in casi motivati, si estendono anche al territorio dell’altro comune.
(2) Le strutture all'aperto già esistenti, che non sono disciplinate all’articolo 9 e che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento rientrano in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, devono essere sottoposte alla verifica di compatibilità di cui all’articolo 11. Nell’ambito di tale verifica devono essere fissati, in conformità alle disposizioni e alla pianificazione in materia di protezione civile, prescrizioni e misure che assicurino il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.