(1) Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico elevato, sul patrimonio edilizio sono consentiti tutti gli interventi indicati all’articolo 4, nonché quelli di seguito specificati:
(2) Prima dell’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a f), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.
(3) All’interno di insediamenti è consentito individuare nuove zone edificabili purchè, anche dopo aver ponderato gli interessi coinvolti e le alternative, non si trovi una soluzione idonea fuori della zona di pericolo. Le misure di sicurezza e prescrizioni necessarie devono essere definite nel piano comunale. La segnalazione certificata di agibilità può essere presentata solo successivamente alla realizzazione e al collaudo delle misure di sicurezza. Sono comunque da rispettare le seguenti condizioni:
(4) Non è ammessa la realizzazione di strutture ai sensi dell’articolo 55, commi 5, 6 e 7, della legge.