(1) La rubrica del capo VI-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Tecnico/tecnica del commercio”.
(2) L’articolo 19/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 19/bis (Formazione di tecnico/tecnica del commercio)
1. “Tecnico/Tecnica del commercio” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:
- finalità dell’esame;
- ammissione all’esame;
- programma e struttura dell’esame;
- commissione d’esame;
- svolgimento dell’esame;
- valutazione e denominazione della qualificazione;
- riconoscimento di crediti formativi;
- corsi di preparazione.
2. Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 6/bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, la qualificazione di “tecnico/tecnica del commercio” e il relativo esame corrispondono alla qualificazione e all’esame di “maestro/maestra” di cui al titolo I capo IV della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche.
3. Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.
4. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico del commercio. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera h) del comma 1.”
(3) Dopo l’articolo 19/sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 19/septies (Associazione dei maestri professionali)
1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa.
2. I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:
- promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;
- promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;
- rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;
- gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei maestri professionali;
- informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l’attività professionale;
- gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.
3. Sono presupposti per l’iscrizione:
- il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- il possesso dei diritti civili;
- il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;
- avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;
- non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.
4. L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri.”
(4) Dopo il comma 17 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“18. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 19/bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma.”
(5) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, continuano ad applicarsi gli articoli 19/bis, 19/ter, 19/quater, 19/quinquies e 19/sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge.
(6) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, quantificati in 19.000,00 euro per l’anno 2020 e in 90.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.