(1) L’articolo 3/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 3/bis (Disposizioni sul mercato del lavoro)
1. Gli obiettivi, gli indirizzi, le modalità e i termini per l’espletamento dei servizi affidati ai Centri di mediazione lavoro, nonché i criteri per l’adozione di procedure uniformi in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione sono determinati dalla Giunta provinciale in conformità alle norme statali vigenti, anche in considerazione delle esigenze di particolari categorie di disoccupati che necessitano di un trattamento differenziato.”
(2) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è inserito il seguente articolo:
“Art. 4/bis (Promozione dei progetti di inserimento o reinserimento lavorativo per persone con disabilità)
1. Il pagamento dell’indennità di cui all’articolo 17, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, può essere esternalizzato ai soggetti ospitanti coinvolti ovvero a enti strumentali della Provincia. Ai soggetti ospitanti del settore privato che assumono l’onere del pagamento di detta indennità può essere concesso un corrispondente contributo economico.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 1.”
(3) Dopo l’articolo 33 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è inserito il seguente articolo:
“Art. 33/bis (Sistema informativo lavoro provinciale (SILP))
1. Il Sistema informativo lavoro provinciale (SILP) è lo strumento di supporto agli operatori della Ripartizione provinciale Lavoro per la raccolta e l’erogazione di informazioni e servizi in materia di lavoro.
2. La Ripartizione provinciale Informatica, in raccordo con la Ripartizione provinciale Lavoro:
- svolge le attività di progettazione e gestione del Sistema informativo lavoro provinciale;
- garantisce il collegamento del Sistema informativo lavoro provinciale con il Sistema informativo lavoro nazionale;
- garantisce il collegamento del Sistema informativo lavoro provinciale con tutti gli altri sistemi informativi della Provincia e di altri enti pubblici provinciali e nazionali che risultino idonei allo svolgimento delle attività della Ripartizione Lavoro.”
(4) Dopo l’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 35/bis (Comunicazione tra soggetti interessati e Centri di mediazione lavoro)
1. La comunicazione delle convocazioni e dei provvedimenti amministrativi dei Centri di mediazione lavoro nonché le comunicazioni tra Centri di mediazione lavoro e soggetti interessati in relazione alla gestione dello stato di disoccupazione avvengono utilizzando mezzi di comunicazione informali, quali posta ordinaria, messaggistica telefonica o posta elettronica, presso il recapito fornito dagli stessi soggetti interessati.
2. Le modalità di comunicazione di cui al comma 1 sostituiscono, ad ogni effetto di legge, le altre modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente.”
(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 450.000,00 euro per l’anno 2019, in 450.000,00 euro per l’anno 2020 e in 450.000,00 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.