(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole: “È esclusa, in caso di emergenza idrica, la derivazione d’acqua per scopi agricoli come previsto all’articolo 12.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
“6. Qualora in determinate aree della provincia l’inizio del periodo di vegetazione risulti anticipato, si rilevi inoltre un’aumentata aridità del terreno e/o siano previste gelate, su richiesta del centro sperimentale Laimburg il/la Presidente della Provincia può anticipare per determinate zone l’inizio delle derivazioni per l’attivazione delle derivazioni d’acqua a scopi irrigui/in funzione antibrina. Questa disciplina in deroga vale esclusivamente per le derivazioni preventivamente definite dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima in base alle esigenze della tutela ambientale e degli obiettivi di qualità delle acque; tutte le restanti prescrizioni del decreto di concessione rimangono in vigore.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 13/bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. Nuove concessioni per l’imbottigliamento di acque minerali sono rilasciate ai sensi dell’articolo 3 e sulla base di un’offerta per lo stanziamento di fondi di compensazione. Le relative modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale previa iscrizione delle acque minerali nell’apposito elenco di cui al comma 2 dell’articolo 13. In deroga all’articolo 3 le domande di concessione non vengono pubblicate, fatta eccezione per i dati essenziali sui diritti d’acqua. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione anche per le domande di concessione per l’imbottigliamento di nuove acque minerali che sono già state presentate.”