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z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio

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1)
Pubblicato nel supplemento 8 del B.U. 26 settembre 2019, n. 39.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole: “È esclusa, in caso di emergenza idrica, la derivazione d’acqua per scopi agricoli come previsto all’articolo 12.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“6. Qualora in determinate aree della provincia l’inizio del periodo di vegetazione risulti anticipato, si rilevi inoltre un’aumentata aridità del terreno e/o siano previste gelate, su richiesta del centro sperimentale Laimburg il/la Presidente della Provincia può anticipare per determinate zone l’inizio delle derivazioni per l’attivazione delle derivazioni d’acqua a scopi irrigui/in funzione antibrina. Questa disciplina in deroga vale esclusivamente per le derivazioni preventivamente definite dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima in base alle esigenze della tutela ambientale e degli obiettivi di qualità delle acque; tutte le restanti prescrizioni del decreto di concessione rimangono in vigore.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 13/bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Nuove concessioni per l’imbottigliamento di acque minerali sono rilasciate ai sensi dell’articolo 3 e sulla base di un’offerta per lo stanziamento di fondi di compensazione. Le relative modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale previa iscrizione delle acque minerali nell’apposito elenco di cui al comma 2 dell’articolo 13. In deroga all’articolo 3 le domande di concessione non vengono pubblicate, fatta eccezione per i dati essenziali sui diritti d’acqua. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione anche per le domande di concessione per l’imbottigliamento di nuove acque minerali che sono già state presentate.”

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