(1) Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 32/bis (Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, ai sensi dell’articolo 243/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, prima della data di entrata in vigore del presente articolo, possono rimodulare o riformulare il predetto piano al fine di fruire delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di stesura e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243/bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243/quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche; i termini previsti dal citato articolo 243/quater sono dimezzati. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell’articolo 148/bis del citato decreto legislativo, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell’ambito della procedura di controllo di cui al citato articolo 243/quater, comma 6, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 dello stesso articolo.”