(1) Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
i) i fabbricati, gli impianti e i terreni ricadenti nel campo d’applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche, limitatamente al periodo in cui sono in corso gli interventi volti allo smantellamento, all’eliminazione definitiva del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose nonché alla bonifica del sito.