(1) Agli allegati di cui agli articoli 1 e 5 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
(2) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20, è così sostituito:
“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 617.051.604,56 euro a carico dell’esercizio finanziario 2019, 54.701.610,24 euro a carico dell’esercizio finanziario 2020, 545.597.734,55 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021 derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C) della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”