(1) L’articolo 7 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7 (Corsi a tempo pieno e a tempo parziale)
1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno o a tempo parziale dei partecipanti con obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche.”