1. La tariffa base è quella parte della retta che deve essere pagata dalle persone e dagli enti obbligati alla compartecipazione ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
2. La tariffa base è differente a seconda che si tratti di stanza singola o di stanza a più letti. Per le e gli ospiti in stanza a più letti la tariffa base è ridotta almeno del cinque per cento.
3. La residenza per anziani determina la tariffa base per eventuali letti ausiliari di cui all’articolo 3, comma 5.
4. Alle ospiti e agli ospiti sono fatturate direttamente, secondo le presenti disposizioni, la sola tariffa base oppure la tariffa base e l’assegno di cura o l’indennità di accompagnamento percepiti.
5. Ulteriori prestazioni non rientranti nell’offerta delle residenze per anziani ai sensi delle presenti disposizioni possono essere fatturate, in aggiunta agli importi di cui al comma 4, solo se espressamente indicate nella carta dei servizi e se concordate con l’ospite ed effettivamente erogate.
6. In nessun caso possono essere fatturati importi per prestazioni non effettivamente erogate o non rispondenti ai criteri previsti dalle presenti disposizioni.
7. La tariffa base è dovuta per tutti i giorni in cui la persona occupa un posto letto.
8. Per posto letto occupato si intende di norma ogni posto letto occupato da una persona e che pertanto non può essere messo a disposizione per nessun’altra ammissione. A tal fine sono considerati:
a) i giorni a partire da quello concordato con l’ospite per l’accettazione, se precedente all’effettivo giorno di ammissione;
b) i giorni a partire dall’effettivo giorno di ammissione sino al giorno di dimissione compreso, più un massimo di ulteriori tre giorni dopo quello di uscita dalla struttura, concordati con l’ospite o i suoi familiari, se la stanza non è stata liberata e per tale motivo non è utilizzata né può essere utilizzata per altre ammissioni. L’applicazione di tale norma è a discrezione delle singole residenze per anziani; in ogni caso non è ammissibile una regolamentazione più svantaggiosa per l’ospite e gli eventuali ulteriori giorni di permanenza vanno concordati con l’ospite o suoi familiari;
c) i giorni di ricovero in ospedale e gli altri giorni di assenza, per i quali la tariffa base dovuta è ridotta del 50 percento nei periodi indicati di seguito:
1) ospedale: dopo il 30° giorno;
2) altre assenze: dall’8° giorno al 30° giorno compresi, per complessivi 30 giorni all’anno (solare).
9. I giorni di assenza sono calcolati e cumulati separatamente per anno solare a seconda che si tratti di assenze per ricoveri in ospedale o altre assenze; dal 1° gennaio il calcolo per ogni ospite riparte da zero, indipendentemente dal giorno della sua ammissione. Il calcolo riparte da zero anche in caso di dimissione e successiva riammissione della stessa persona.
10. Se una/un ospite si trasferisce in una struttura di un altro ente gestore, il giorno del trasferimento è considerato e rendicontato in entrambe le strutture come effettiva presenza. La relativa tariffa base è dovuta a entrambe le residenze per anziani nella misura del 50 per cento ciascuna.
11. In caso di ammissione a tempo determinato, la tariffa base per le ospiti e gli ospiti che percepiscono l’assegno di cura o l’indennità di accompagnamento è aumentata, per i seguenti periodi, dell’importo giornaliero corrispondente e quest’ultimo è fatturato e incassato direttamente dalla residenza per anziani insieme alla tariffa base:
a) dall’effettivo giorno di ammissione e finché il posto letto è occupato; non si considerano i giorni concordati precedenti all’effettivo giorno di ammissione e successivi a quello di uscita dalla struttura;
b) se al momento dell'ammissione al ricovero temporaneo non sussiste nessuna valutazione della non autosufficienza ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, allora l’ente gestore per il periodo dell’ammissione temporanea, assegna ed addebita alle persone un contributo che corrisponde al primo livello di non autosufficienza.
12. Il pagamento diretto dell’assegno di cura o dell’indennità di accompagnamento alla persona ospitata è sospeso d’ufficio dal primo giorno del mese successivo all’ammissione.
13. Le persone con diritto all’assegno di cura o all’indennità di accompagnamento che lasciano la struttura percepiscono di nuovo direttamente l’assegno o l’indennità dal primo giorno del mese successivo alla dimissione.
14. Per le e gli ospiti che non possiedono i requisiti relativi alla residenza per l’erogazione dell’assegno di cura e non sono titolari dell’indennità di accompagnamento, la tariffa base è incrementata del 15 per cento sino all’ultimo giorno del mese in cui la persona matura i suddetti requisiti. Alla struttura non spetta, per queste e questi ospiti, l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 52, commi 1 e 3.
15. Eventuali nuovi posti letto autorizzati sono di norma fatturati secondo il calcolo della retta e della tariffa base in quel momento applicato.