1. Il calcolo per la determinazione della retta giornaliera, di seguito denominata retta, e della tariffa base è effettuato nel rispetto delle presenti disposizioni. Le rette e le tariffe base così determinate non possono superare gli importi massimi stabiliti ai sensi dell’articolo 8/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.
2. Gli enti gestori determinano annualmente la retta e la tariffa base mediante l’utilizzo della modulistica per il rilevamento dei costi messa a disposizione dall’ufficio provinciale competente. I moduli, compilati con la ripartizione dei costi e il calcolo della retta e della tariffa base, vanno trasmessi all’ufficio provinciale competente entro la data fissata con circolare annuale.
3. Le entrate risultanti dal calcolo della retta e della tariffa base devono corrispondere al fabbisogno finanziario programmato della struttura. La retta e la tariffa base sono determinate in base alla struttura dei costi e alla politica dei prezzi e delle prestazioni.
4. Il rapporto tra prestazioni, qualità e complessivi costi di funzionamento della struttura deve risultare congruo nel quadro dell’annuale calcolo della retta e della tariffa base e con riguardo alle strategie ed agli strumenti previsti dalle presenti disposizioni.
5. La retta e la tariffa base coprono tutti i costi non assunti da altri enti sulla base di disposizioni specifiche o non coperti da altre entrate e si applicano sia alle ammissioni a tempo indeterminato sia a quelle a tempo determinato, salvo che sia altrimenti disposto.
6. I costi per la responsabile tecnica/il responsabile tecnico dell’assistenza nonché per le e i responsabili di settore e dell’area residenziale sono a carico degli enti gestori e sono coperti dalle entrate derivanti dalla retta e dalla tariffa base.
7. Per ogni struttura deve essere effettuato un calcolo separato. Se un ente gestore gestisce più strutture, gli eventuali costi comuni (ad esempio direzione o amministrazione) devono essere ripartiti tra le singole strutture in base al relativo carico o a quote prestabilite.
8. Nel calcolo della retta e della tariffa base devono essere considerati i costi relativi a investimenti, rinnovo e manutenzione della struttura, nel rispetto dei limiti massimi di cui all’articolo 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
9. In caso di apertura di una nuova struttura, il calcolo della retta e della tariffa base si basa sulla stima di una occupazione progressiva.