1. La retta delle residenze per anziani si compone della tariffa base, dell’importo dell’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge sulla non autosufficienza e dell’importo aggiuntivo di cui al comma 3 dello stesso articolo. Nei casi previsti e con le modalità stabilite dalle presenti disposizioni, le componenti assegno di cura e importo aggiuntivo sono determinate, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della suddetta legge, come importo unitario e pagate direttamente agli enti gestori delle strutture.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è equiparata all’assegno di cura.
3. La retta per le forme di assistenza specifica comprende inoltre, ove previsto, l’importo aggiuntivo stabilito, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge sulla non autosufficienza, a copertura dei costi aggiuntivi relativi all’assistenza specifica. Questo importo viene pagato direttamente agli enti gestori delle strutture.
4. La Giunta provinciale verifica all’occorrenza la congruità dell’importo unitario e degli altri importi previsti dalle presenti disposizioni e, se necessario, li ridetermina. Essa ridetermina inoltre, se necessario, l’importo unitario e gli altri importi previsti dalle presenti disposizioni in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo.