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e) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2018, n. 371)
Modifiche del regolamento di esecuzione sull’accesso all’impiego provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 20 dicembre 2018, n.  51.

Art. 1

(1) Nel comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole “ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6”.

Art. 2

(1) Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“3. Se non è prevista altra forma di adeguata verifica, per i profili professionali che richiedono una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica è possibile stabilire un limite massimo di età non superiore ai 50 anni.”

(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:

“7. Dopo il compimento del 65° anno di età l’assunzione nel servizio provinciale o l’iscrizione nelle graduatorie o ai concorsi provinciali per l’assunzione sono possibili solo se l’aspirante conferma, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non aver ancora raggiunto il diritto a pensione ai sensi dell’articolo 41.

8. Le qualifiche funzionali e i profili professionali dei posti esistenti nell’organico, anche se coperti, possono essere variati, fermo restando l’obbligo del concorso pubblico, in coerenza con il piano della performance e il connesso piano triennale del fabbisogno di personale.”

(3) Dopo l’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente articolo 2/bis:

“Art. 2/bis  (Coordinamento delle disposizioni sulla mobilità)

1. Le disposizioni sulla mobilità contenute in leggi, regolamenti e contratti collettivi tendono all’equilibrio delle risorse e allo sviluppo della persona. I principi da osservare, derivanti dalla lettura sistematica delle relative disposizioni, si riassumono come segue:

  1. mobilità fra enti dell’intercomparto provinciale tra posizioni di ruolo;
  2. mobilità fra enti dell’intercomparto provinciale anche partendo da posizioni non di ruolo, fermo restando l’obbligo del concorso pubblico;
  3. mantenimento, in continuità temporale, della posizione economica fissa e continuativa maturata, anche partendo da posizioni non di ruolo;
  4. mobilità fra enti estranei all’intercomparto provinciale tra posizioni di ruolo;
  5. mantenimento, in continuità temporale, della posizione economica fissa e continuativa maturata;
  6. assimilazione della mobilità tra il Consiglio provinciale e l’Amministrazione provinciale a quella tra enti dell’intercomparto provinciale e Amministrazione provinciale;
  7. applicazione della disciplina operativa contenuta nel presente regolamento ad integrazione delle disposizioni eventualmente regolanti i singoli casi di mobilità;
  8. la mobilità fra profili professionali all’interno dell’Amministrazione provinciale non è più sfavorevole, dal punto di vista del trattamento economico, di quella fra enti.”

Art. 3

(1) La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita:

“f) l’eventuale percorso pratico o formativo da svolgere nell’ambito della procedura di concorso.”

(2) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“Il bando di concorso può essere suddiviso in due parti.”

Art. 4

(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 8:

“8. Nel caso di procedure speciali, come per esempio di procedure concorsuali per il personale insegnante ed equiparato o di percorsi di valutazione nell’ambito della procedura di concorso, il bando dispone in merito ai dettagli operativi come numero e tipo di prove d’esame, di valutazione intermedia o di preselezione.”

Art. 5

(1) Nel comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole “di cui all’articolo 4, commi 4 e 5” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 4, commi 4, 5 e 8”.

Art. 6

(1) La rubrica dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita:

“Corso-concorso”

Art. 7

(1) Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente articolo 6/bis:

“Art. 6/bis  (Concorso con valutazione di periodo lavorativo)

1. Tra l’esame di ammissione o l’esame scritto e l’esame finale o esame orale di un concorso può essere previsto un periodo lavorativo, di regola non superiore a 6 mesi, soggetto anch’esso a valutazione ai fini del superamento del concorso stesso.

2. La valutazione di cui al comma 1 può prevedere anche verifiche intermedie o altre modalità da definire nel bando. Il bando definisce inoltre tipologia e modalità di copertura dei posti banditi.”

Art. 8

(1) Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“4. La copertura dall’esterno di posti a tempo determinato è effettuata, di norma, nel rispetto delle apposite graduatorie formate sulla base di soli titoli, se ancora disponibili, o sulla base di prove selettive di tipo concorsuale per incarichi a tempo determinato.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“5. In mancanza di candidate e candidati idonei a conclusione delle procedure di cui al comma 4, si possono utilizzare, a discrezione, le graduatorie per i profili con i medesimi requisiti o per ambiti territoriali limitrofi.”

(3) Al termine del comma 10 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: “Equivale a rifiuto la mancata risposta nel termine assegnato, la mancata presentazione di documentazione necessaria all’assunzione o l’apposizione di condizioni.”

(4) Nel comma 11 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole “le candidate e i candidati idonei soprannumerari” sono sostituite dalle parole “candidate e candidati idonei soprannumerari”.

Art. 9

(1) Al termine del comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di mancanza di apposita certificazione linguistica, la verifica della padronanza della lingua è demandata all’ufficio addetto all’organizzazione dei concorsi.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“2. I membri della commissione esaminatrice sono scelti, in tutto o in parte, fra il personale dell’Amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche. La partecipazione alle commissioni esaminatrici costituisce per il personale provinciale un dovere d’ufficio, a cui è consentito derogare solo per grave impedimento. I membri di commissione appartengono a una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso e in ogni caso devono aver superato il periodo di prova previsto per l’assunzione a tempo indeterminato, oppure devono occupare una posizione dirigenziale. Uno dei membri della commissione esaminatrice funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi. I membri delle commissioni non possono appartenere tutti alla stessa ripartizione provinciale.”

Art. 10

(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente comma 6/bis:

“6/bis. Chi è inserito nelle graduatorie di cui al comma 1, in caso di necessità di assunzione a tempo determinato è chiamato a colloqui selettivi, che possono avere contenuto tecnico e attitudinale con riferimento agli specifici posti da ricoprire. I colloqui sono condotti dal dirigente o dalla dirigente di riferimento o da una persona da questi delegata, con l’assistenza, di norma, di altre due persone con esperienza professionale nello specifico settore d’impiego o nell’ambito della selezione del personale. L’esito dei singoli colloqui va documentato per iscritto con indicazione delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del candidato o della candidata.“

(2) Il comma 7 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“7. Il personale in servizio a tempo determinato assunto dalla graduatoria ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio. In subordine, il personale in possesso dei requisiti per la mobilità verticale o orizzontale ha titolo di precedenza nella graduatoria del profilo professionale al quale aspira, secondo la maggiore anzianità complessiva di servizio effettivo. Il personale in servizio a tempo indeterminato inserito in graduatoria per la mobilità non può essere chiamato per incarichi a tempo determinato per i quali non ha i requisiti. Si considera in servizio a tempo determinato il personale che ha prestato servizio – anche con interruzioni – nel corso dell’anno antecedente alla data di scadenza del termine utile per l’iscrizione in graduatoria, ivi compreso il giorno stesso di scadenza. È escluso il personale dimissionario.”

Art. 11

(1) Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“4. Per quanto concerne i profili professionali di cui all’articolo 13, comma 10, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la cancellazione può essere disposta eccezionalmente per soli sei mesi.”

Art. 12

(1) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“Per l’accesso ai singoli profili professionali mediante procedure pubbliche di tipo concorsuale il punteggio complessivo è fissato nei relativi bandi.”

Art. 13

(1) Nel comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole “15 giorni” sono sostituite dalle parole “60 giorni”.

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, la comunicazione al personale dei posti che si rendono vacanti nell’Amministrazione tramite la rete interna provinciale intranet o altri mezzi di comunicazione non è necessaria se è già prevista una procedura apposita mediante specifiche graduatorie pubbliche e nei casi di nomina ai sensi dell’articolo 27, comma 5.”

Art. 14

(1) Il comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“2. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, i requisiti prescritti devono essere posseduti sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande che alla data di assunzione. La condizione di disabile disoccupato per i candidati e le candidate appartenenti alle categorie protette è disciplinata dalle disposizioni di settore. Le e gli aspiranti sono tenuti ad informare immediatamente l’Amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per l’assunzione all’impiego provinciale.”

Art. 15

(1) Dopo la lettera d) del comma 1/quater dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserita la seguente lettera d/bis):

“d/bis) nuovi incarichi a persone che abbiano già lavorato nell’Amministrazione per 36 mesi, ma che prima di tale scadenza o della nuova assunzione abbiano superato una prova selettiva di tipo concorsuale per incarichi a tempo determinato bandita dall’Amministrazione provinciale.”

(2) Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“Queste graduatorie risultano formate per ciascun profilo professionale e gruppo linguistico in base ai risultati di selezioni specifiche, di tipo concorsuale, regolate da appositi bandi pubblici e consistenti in prove orali o pratico- orali; il posizionamento in graduatoria corrisponde esclusivamente all’esito di tali prove.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“4. Le candidate e i candidati idonei in graduatoria, secondo l’ordine di essa, sono assegnati alle strutture provinciali richiedenti. Ove il profilo professionale richiesto preveda più titoli di studio come requisito d’accesso e la struttura provinciale abbia richiesto un determinato percorso di studi, per l’incarico sono considerati solo candidate e candidati in possesso di titoli di studio corrispondenti a tale percorso di studi. Le modalità organizzative sono da stabilire nei bandi di cui al comma 3, prevedendo la pubblicazione sul sito internet della Ripartizione provinciale Personale degli annunci e dei posti da coprire.”

Art. 16

(1) Nel comma 1 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, dopo le parole “l’Amministrazione provinciale” sono inserite le parole “, nel settore scolastico,”.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono soppresse le seguenti parole: “L’incarico ha una durata massima di dodici mesi ed è rinnovabile per non oltre due anni, qualora persistano i presupposti previsti dal presente articolo e il concorso pubblico per la copertura della relativa posizione non abbia espresso vincitori. Tali limiti temporali non trovano applicazione per il settore scolastico.”

Art. 17

(1) La rubrica dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita:

“Praticantato estivo e attività di volontariato”

(2) Il comma 1 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“1. Presso i servizi dell’Amministrazione provinciale possono essere occupati, per una durata non superiore a tre mesi, studentesse e studenti di scuola secondaria superiore, studentesse e studenti universitari o neolaureati per lo svolgimento di un praticantato estivo finalizzato all’integrazione della formazione scolastica e universitaria. La Giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di ammissione e l’indennità, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione.”

Art. 18

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Il personale stagionale già assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività. Il diritto di precedenza deve essere esercitato, mediante richiesta scritta, entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue decorso un anno da tale data.”

Art. 19

(1) Il comma 1 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“1. L’assunzione di personale insegnante ed equiparato avviene mediante procedure concorsuali sulla base di graduatorie pubbliche per titoli redatte conformemente ai criteri fissati dalla Giunta provinciale. Le relative regolamentazioni sono portate a conoscenza del pubblico mediante idonee forme di pubblicità e accesso. Le candidate e i candidati sono invitati alle prove di concorso secondo le disposizioni dei rispettivi bandi.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis. Per personale insegnante ed equiparato si intende:

  1. il personale docente delle scuole provinciali della formazione professionale e delle scuole provinciali di musica;
  2. il personale pedagogico delle scuole dell’infanzia;
  3. i collaboratori/le collaboratrici all’integrazione di bambini e alunni in situazioni di handicap.”

Art. 20

(1) Nel comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole “fino al momento della scelta dei posti” sono sostituite dalle parole “secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale”.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono soppresse le seguenti parole:

“Le proroghe dell’incarico hanno la precedenza rispetto ai trasferimenti, ma non rispetto agli aumenti di incarico del personale a tempo indeterminato.”

Art. 21

(1) L’articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“Art. 36  (Regolamentazioni specifiche e di dettaglio)

1. La Giunta provinciale, se ritenuto opportuno tenuto conto delle specificità del settore, adotta regolamentazioni specifiche e di dettaglio per il personale insegnante ed equiparato, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.”

Art. 22

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: “La riammissione è un provvedimento discrezionale dell’Amministrazione provinciale.”

(2) Alla fine del comma 3 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: “Sia in caso di giudizio positivo che in caso di giudizio negativo, la Ripartizione provinciale Personale adotta il provvedimento con efficacia temporalmente illimitata e per l’intera Amministrazione provinciale, salvo diverse indicazioni specifiche.”

Art. 23

(1) L’articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“Art. 41  (Collocamento a riposo)

1. Il personale che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione è collocato a riposo d’ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

2. Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione l’incarico decade con il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

3. Il personale che non ha ancora maturato un qualsiasi diritto a pensione può rimanere in servizio fino al raggiungimento di tale diritto ed è collocato a riposo d’ufficio con il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del diritto a pensione.

4. Se mancano i requisiti per la pensione di vecchiaia, è garantito il trattenimento in servizio anche oltre l’età prevista per la pensione di vecchiaia, al fine di maturare i requisiti minimi per il diritto alla pensione. Non può in ogni caso essere superato il limite di età previsto dalla normativa statale vigente per i dipendenti pubblici.

5. Il personale insegnante ed equiparato nonché il personale dirigente delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell’infanzia è collocato a riposo, dalla data di inizio dell’anno formativo successivo, al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dai commi precedenti.

6. Al personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco provinciale continuano a trovare applicazione le norme relative ai limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio previsti per i corrispondenti Corpi statali.”

Art. 24

(1) Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“5. Il personale comandato può essere collocato in posizione di fuori ruolo per la durata del relativo comando, con adeguata motivazione. Al termine del comando, il personale è temporaneamente collocato, se necessario, in soprannumero nella struttura di provenienza fino al verificarsi delle prime vacanze nei rispettivi profili professionali o qualifiche funzionali.”

Art. 25

(1) Il comma 5 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“5. Il personale di cui ai commi precedenti può essere immesso nei ruoli provinciali, col proprio consenso e con quello dell’amministrazione di appartenenza, di norma dopo almeno un anno di servizio presso la Provincia. L’inquadramento avviene nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.”

Art. 26

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Le graduatorie dalla sesta alla nona qualifica funzionale per assunzioni a tempo determinato sulla base di soli titoli formate in base ai criteri previgenti all’entrata in vigore del presente articolo mantengono validità fino al rispettivo esaurimento e sono sostituite da quelle formate in base ai risultati di selezioni specifiche di cui all’articolo 27, comma 3. Fino al suddetto esaurimento per la scelta del personale trova applicazione la procedura di cui al comma 6/bis dell’articolo 13.”

Art. 27

(1) Dopo l’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente articolo 46/bis:

“Art. 46/bis  (Disposizioni sull’inquadramento del personale in caso di passaggio alla Provincia)

1. In caso di passaggio alla Provincia di personale di altri enti pubblici, fino ad una sistematica disciplina per mezzo di contratti collettivi, l’inquadramento del personale secondo i contratti provinciali fa riferimento alle voci fisse e continuative, pensionabili, connesse all’inquadramento posseduto. Queste possono ricomprendere eventuali voci fisse già definitivamente maturate ad personam. Indennità connesse a singole mansioni non più svolte o non previste dal sistema retributivo provinciale non possono essere considerate. In caso di differenze di monte ore nell’orario settimanale pieno dei due contratti di lavoro, il trattamento economico, come sopra definito, va proporzionato all’orario di lavoro previsto dal contratto provinciale e forma la base di calcolo per l’inquadramento nello stipendio tabellare di livello. Il calcolo è effettuato sulla base di 12 mensilità.

2. In caso di differenza nell’ammontare delle indennità integrative speciali o di altre voci fisse e continuative previste dai due contratti collettivi, si procede alla somma di tutte le voci fisse e continuative e al confronto della stessa con la somma delle voci corrispondenti nelle tabelle di inquadramento provinciali per la qualifica funzionale cui risulta ascritto il corrispondente profilo professionale provinciale. Si procede così all’individuazione della corrispondente posizione stipendiale secondo le tabelle provinciali, applicando l’importo immediatamente inferiore.

3. Eventuali differenze sono attribuite come assegno da riassorbire con le classi o gli scatti successivi.

4. L’anzianità di servizio maturata presso gli enti di provenienza è considerata per gli istituti basati sulla durata del servizio. Lo stipendio in godimento al momento del passaggio, come definito ai commi precedenti, è considerato già comprensivo dell’anzianità di servizio; pertanto i periodi trascorsi in servizio, i quali hanno dato luogo allo stipendio del personale che passa alla Provincia, non possono essere nuovamente considerati ai fini della progressione stipendiale provinciale, che inizia a essere calcolata sulle tabelle stipendiali provinciali dal momento dell’avvenuto passaggio.

5. In caso di mobilità regolata da fonti normative sovraordinate, la presente regolamentazione procedurale è applicabile come disciplina di dettaglio.”

Art. 28

(1) Dopo l’articolo 46/bis del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente articolo 46/ter:

“Art. 46/ter  (Mobilità del personale tra il Consiglio provinciale e l'Amministrazione provinciale)

1. In considerazione della struttura contrattuale analoga e ai fini di una maggiore coerenza nell’applicazione degli istituti della mobilità del personale, la mobilità fra il Consiglio provinciale e l'Amministrazione provinciale è trattata come la mobilità tra gli enti a cui si applica il contratto collettivo di intercomparto provinciale e l'Amministrazione provinciale.”

Art. 29  (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22:

  1. il comma 3 dell’articolo 8;
  2. il comma 7 dell’articolo 10;
  3. le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 14;
  4. i commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 21;
  5. il comma 6 dell’articolo 27;
  6. l’articolo 29;
  7. la lettera b) del comma 4 dell’articolo 38;
  8. l’articolo 47;
  9. l’articolo 48,
  10. il comma 4 dell’articolo 49/bis.

(2) Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni e tutte le disposizioni da queste dipendenti e a queste collegate:

  1. l’articolo 21 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54;
  2. il decreto del Presidente della Provincia 30 giugno 1992, n. 23, e successive modifiche.

Art. 30  (Entrata in vigore)

(1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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