(1) Il comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“2. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, i requisiti prescritti devono essere posseduti sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande che alla data di assunzione. La condizione di disabile disoccupato per i candidati e le candidate appartenenti alle categorie protette è disciplinata dalle disposizioni di settore. Le e gli aspiranti sono tenuti ad informare immediatamente l’Amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per l’assunzione all’impiego provinciale.”