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e) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2018, n. 371)
Modifiche del regolamento di esecuzione sull’accesso all’impiego provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 20 dicembre 2018, n.  51.

Art. 23

(1) L’articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

“Art. 41  (Collocamento a riposo)

1. Il personale che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione è collocato a riposo d’ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

2. Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione l’incarico decade con il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

3. Il personale che non ha ancora maturato un qualsiasi diritto a pensione può rimanere in servizio fino al raggiungimento di tale diritto ed è collocato a riposo d’ufficio con il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del diritto a pensione.

4. Se mancano i requisiti per la pensione di vecchiaia, è garantito il trattenimento in servizio anche oltre l’età prevista per la pensione di vecchiaia, al fine di maturare i requisiti minimi per il diritto alla pensione. Non può in ogni caso essere superato il limite di età previsto dalla normativa statale vigente per i dipendenti pubblici.

5. Il personale insegnante ed equiparato nonché il personale dirigente delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell’infanzia è collocato a riposo, dalla data di inizio dell’anno formativo successivo, al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dai commi precedenti.

6. Al personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco provinciale continuano a trovare applicazione le norme relative ai limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio previsti per i corrispondenti Corpi statali.”

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