(1) La delimitazione delle aree insediabili avviene mediante:
- il rilievo dell’esistente;
- la determinazione del fabbisogno;
- l’identificazione delle aree non edificabili.
(2) Il rilievo dell’esistente di cui al comma 1, lettera a), è finalizzato alla identificazione delle aree già urbanizzate, inclusi gli spazi verdi urbani ad esse connessi. La base per l'identificazione delle aree è costituita dall'analisi dei pregressi periodi di pianificazione sulla base di indagini statistiche e dei piani elaborati in passato. Devono essere descritti lo sviluppo della popolazione, le attività economiche suddivise per settori spazialmente rilevanti e devono essere rappresentate particolari influenze esterne che hanno comportato significative modifiche alla pianificazione. Le zone insediate già esistenti devono essere rappresentate graficamente per i diversi periodi di pianificazione. Anche per la rappresentazione dello stato di fatto devono essere rappresentate graficamente le aree già insediate, suddivise per categoria di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 22 della legge, ivi compresi gli spazi verdi urbani. Il potenziale di utilizzo delle aree insediate già esistenti va indicato secondo le diverse categorie di destinazione.
(3) Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 1, lettera b), si effettua una previsione dello sviluppo della popolazione e delle attività economiche sulla base delle previsioni elaborate dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) nonché degli obiettivi politici. Il fabbisogno totale di aree è determinato dal fabbisogno accertato di aree per le diverse destinazioni d’uso all’interno delle aree insediate e dal fabbisogno derivante dagli standard urbanistici. Tenendo conto del potenziale di utilizzo indicato nel rilievo dell’esistente e delle aree necessarie in base alla determinazione del fabbisogno totale, sono elaborati un elenco del potenziale di riorganizzazione delle aree urbane e rurali e un elenco delle aree residue con proposte di riutilizzazione o di nuovo utilizzo delle stesse. L’effettivo fabbisogno netto di aree insediative e spazi verdi risulta detraendo dal fabbisogno totale di aree il potenziale di utilizzazione.
(4) Per i fini di cui al comma 1, lettera c), devono essere identificate e rappresentate graficamente le aree non edificabili all’interno delle aree insediabili. Le aree non edificabili oppure parzialmente edificabili comprendono le aree verdi urbane, nonché tutte le aree soggette a un divieto di edificazione, quali le zone di protezione delle acque, le aree di tutela dell’acqua potabile, le aree soggette a tutela paesaggistica, le zone con elevati pericoli naturali, le aree forestali vincolate idrogeologicamente, le zone alluvionali, altre aree soggette a rischio, le zone di rispetto cimiteriale e simili.
(5) La delimitazione dell’area insediabile è effettuata tenendo conto del contingente stabilito ai sensi dell'articolo 9. L’area insediabile è georeferenziata, contrassegnata graficamente e delimitata mediante una linea continua, che ricomprende le aree insediate esistenti e quelle insediabili in futuro nel territorio comunale, e può contenere anche aree non edificabili.