(1) Nel processo di delimitazione dell’area insediabile i Comuni devono in ogni caso coinvolgere le seguenti strutture organizzative provinciali secondo le rispettive competenze:
(2) Presupposto per l’avvio del procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale ai sensi dell’articolo 53 della legge da parte del Consiglio comunale è lo svolgimento di una seduta di coordinamento con le strutture provinciali.