(1) Nel programma di sviluppo comunale il Comune definisce le strategie per la conservazione, il miglioramento della qualità, l’integrazione e il collegamento delle aree verdi e delle superfici libere all’interno dell’area insediabile.
(2) A tal fine gli spazi verdi e le superfici libere esistenti, nonché le potenziali aree per futuri spazi verdi e superfici libere, sono rilevati dal Comune e classificati in termini di qualità sotto l’aspetto della tutela della natura, delle caratteristiche microclimatiche, della permeabilità del suolo, dell’idoneità all'infiltrazione delle acque piovane, dell’accessibilità, delle infrastrutture esistenti, delle dotazioni, ecc.
(3) Il Comune confronta i dati raccolti con gli standard minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 21 della legge e definisce, in relazione alle caratteristiche del luogo, ulteriori criteri quantitativi e qualitativi.
(4) Il Comune assicura il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti ai diversi livelli di pianificazione, anche tramite l’utilizzo di strumenti di pianificazione complementari quali il “piano del verde comunale” definito a livello di piano comunale e “piano del verde” a livello di pianificazione attuativa.