1. Le misure dei paragrafi da 1 a 4 del precedente articolo vengono applicate anche a studentesse e studenti per i quali è stato definito un piano formativo individualizzato sulla base di una decisione del consiglio di classe.
2. Se la Direzione provinciale Formazione professionale ha previsto, in conformità dell’articolo 1, comma 2, una “Qualifica Professionale non integrabile”: le studentesse e gli studenti con obiettivi differenziati in materie professionalmente non rilevanti possono essere promossi alla classe successiva per l’acquisizione di una qualificazione non integrabile ed essere ammessi all’esame di qualifica, se le competenze professionalizzanti sono state raggiunte. Le materie/aree di competenza con obiettivi differenziati vengono evidenziate in pagella e in un allegato alla pagella vengono descritte le competenze necessarie per il raggiungimento di un esame finale ampliabile. Al superamento dell’esame di diploma ottengono un attestato di qualificazione non integrabile (livello 3 EQF).
3. Studentesse e studenti con background migratorio, che non possono dimostrare il superamento delle classi inferiori o di un titolo equivalente, possono essere ammessi con un piano formativo differenziato nelle materie/aree di competenza professionalmente rilevanti alla classe successiva per il raggiungimento di una qualifica parziale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c ed essere ammessi all’esame di diploma.