1. Le scuole professionali rilasciano i seguenti titoli:
a) dopo una formazione triennale una qualifica professionale (livello 3 EQF);
b) dopo una formazione quadriennale un diploma professionale (livello 4 EQF).
2. Le scuole professionali rilasciano quale idoneità professionale iniziale e risultato di una formazione almeno triennale le seguenti qualifiche:
a) La “Qualifica Professionale integrabile”: si tratta di una abilitazione del terzo o quarto livello EQF a seconda del piano formativo che abilita all’esercizio delle attività di una figura professionale. Viene attribuito il titolo “Operatore qualificato”, “Operaio qualificato”.
Dopo la “Qualifica Professionale integrabile” è possibile accedere ad ulteriori percorsi formativi quali i corsi annuali di specializzazione delle scuole professionali o l’apprendistato professionalizzante.
b) Le Direzioni provinciali Formazione professionale decidono se prevedere una “Qualifica Professionale non integrabile”: questa è una abilitazione (livello 3 EQF) per l’esercizio delle attività di una figura professionale nonostante in alcune discipline/aree di competenza non rilevanti professionalmente sia stato svolto un piano formativo differenziato rispetto agli obiettivi formativi della classe e orientato alle competenze minime per l’esercizio della professione. Viene attribuito il titolo “Operatore qualificato”, “Operaio qualificato”.
Dopo il rilascio di una “Qualifica Professionale non integrabile” l’accesso ad ulteriori percorsi formativi quali i corsi annuali di specializzazione delle scuole professionali o l’apprendistato professionalizzante può darsi solo dopo che si sia verificato con prove adeguate che i deficit di apprendimento nelle discipline/aree di competenza differenziate sia stato superato.
c) La “Qualificazione Parziale” consiste in una abilitazione all’esercizio di attività per alcuni ambiti della figura professionale.
Dopo la “Qualificazione Parziale” non è possibile ottenere nessuna qualifica in ulteriori percorsi formativi quali i corsi annuali di specializzazione delle scuole professionali o l’apprendistato professionalizzante.
3. Le scuole professionali, al termine di un successivo percorso formativo come i corsi annuali di specializzazione delle scuole professionali o l’apprendistato professionalizzante, rilasciano i seguenti titoli:
a) Diploma professionale (4 livello EQF): come esito di una formazione perlomeno quadriennale viene rilasciato il titolo di: “Tecnico”, “Operatore specializzato” o “Conduttore”;
b) Il Diploma a conclusione dell’Esame di Stato di scuola superiore.
4. Le scuole professionali, al termine dei percorsi di prima qualificazione, di scuola superiore professionale, di specializzazione o perfezionamento rilasciano, sulla base dei presupposti dei piani di studio, che definiscono le competenze attese, il livello della formazione e la tipologia della certificazione, rilasciano anche altri attestati di abilitazione a conclusione di qualificazioni, di percorsi delle scuole superiori di specializzazione, percorsi di specializzazione o perfezionamento collegati al titolo “Assistente”, “Operatore”, “Operatore specializzato” “Operaio specializzato” “Tecnico”.