1. Le studentesse o gli studenti in possesso della promozione necessaria per l’iscrizione ad una classe di una determinata scuola professionale che vogliono passare al secondo o terzo anno di un corso diverso devono superare un esame di idoneità.
2. Per poter essere ammessi a sostenere l’esame di idoneità le candidate ed i candidati in possesso dell’esame scolastico conclusivo prescritto al comma 1 (del presente articolo) devono:
a) inviare il programma completo per ogni classe dell‘annualità precedente e quello di cui si chiede l’ammissione nonché, se previsto, dimostrare di avere svolto in maniera positiva il tirocinio;
b) essere in possesso dell’esame scolastico conclusivo menzionato al comma 1 (del presente articolo) per un lasso di tempo che sia corrispondente almeno a quello previsto dal curricolo del corso di studi per l’ammissione alla classe richiesta.
3. Le candidate o i candidati che siano in possesso di diploma o idoneità acquisita nella scuola superiore a carattere statale, nelle scuole professionali provinciali o di altra provincia o regione italiana o in una scuola riconosciuta legalmente di uno Stato estero che vogliono iscriversi alla classe del secondo o terzo anno di una scuola professionale provinciale devono superare un esame di idoneità per la classe precedente a quella richiesta. L’esame di idoneità comprende solo quelle discipline, parti di discipline, aree disciplinari o aree di apprendimento che non sono presenti nei piani di studio del curricolo della scuola di provenienza. È da produrre anche l’attestato di svolgimento con esito positivo del tirocinio.
4. La commissione per gli esami di idoneità e integrativi definisce, sulla base della documentazione presentata dalla candidata o dal candidato in quali discipline aree disciplinari e raggruppamenti disciplinari nonché in quali forme debba sostenere l’esame d’integrazione.
5. Le scadenze per l’invio delle domande di ammissione all’esame di idoneità e all’esame d’integrazione sono stabilite dalla o dal dirigente della scuola professionale interessata.
6. La o il dirigente della scuola professionale o una persona da lei o lui delegata presiede la commissione d’esame competente per lo svolgimento degli esami di idoneità e integrativi. La commissione d’esame, nominata dal o dalla dirigente, è formata da docenti di tutte le discipline sulle quali le candidate o i candidati devono sostenere gli esami.