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y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Nella lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dopo le parole: “l’orario di lavoro” sono inserite le parole: “, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile”.

(2) Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“9. La Provincia autonoma di Bolzano e gli enti da essa dipendenti applicano ai contratti collettivi locali le disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

(3) Dopo il comma 10 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“11. I contratti collettivi decentrati che non comportano nuove o maggiori spese sono stipulati dalla competente unità organizzativa con le organizzazioni sindacali e sono comunicati in forma appropriata al personale interessato.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

“2. Condizioni per poter effettuare l’assunzione di personale sono:

  1. la corrispondenza con il piano triennale del fabbisogno di personale dell’unità organizzativa provinciale richiedente e
  2. la previsione della relativa dotazione di posti o,
  3. se l’assunzione è effettuata al di fuori della dotazione dei posti, la relativa copertura finanziaria, anche con compensazione delle risorse programmate per il personale stagionale.”

(5) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:

“a) il numero, il tipo e le modalità di svolgimento degli esami; la possibilità di introdurre la conoscenza dell’inglese o di altre lingue oltre al tedesco e all’italiano nelle prove dei concorsi a partire dai profili per l’accesso ai quali è previsto il diploma di scuola secondaria di secondo grado;”

(6) La lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:

“c) i criteri generali per la valutazione dei titoli; l’eventuale valutazione in sede concorsuale di ulteriori titoli, compresi i titoli post laurea, se giustificati dalle esigenze dell’Amministrazione; l’eventuale valutazione del possesso, da parte dei candidati e delle candidate, delle competenze relazionali e comportamentali necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali, da accertarsi anche, ma non esclusivamente, con il supporto di professionalità specializzate;”

(7) Dopo la lettera i) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):

“j) l’inserimento di disposizioni di coordinamento delle fonti normative esistenti sulla mobilità tra gli enti e sulla disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale che passa da un’amministrazione ad un’altra;

k) la graduale eliminazione delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato per soli titoli, ove non indispensabili, e l’abolizione delle graduatorie per titoli per trasferimenti di personale tra comuni.”

(8) Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi 7, 8, 9 e 10:

“7. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, l’attestato di bilinguismo non costituisce, in riferimento ai seguenti profili professionali, requisito di accesso per l’assunzione all’impiego provinciale, fatte salve le disposizioni particolari per il personale di lingua ladina e per l’insegnamento della seconda lingua:

  1. personale pedagogico delle scuole dell’infanzia;
  2. personale docente delle scuole provinciali della formazione professionale e delle scuole provinciali di musica;
  3. collaboratori e collaboratrici all’integrazione.

8. Nelle graduatorie per l’assunzione del personale, l’attestato di bilinguismo costituisce tuttavia, per i profili professionali di cui al comma 7, titolo di precedenza oppure è rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio.

9. Ai fini della realizzazione del principio dell’insegnamento nella madrelingua, per i profili professionali di cui al comma 7, è richiesta inoltre la documentazione o la dichiarazione attestante che la lingua di insegnamento della scuola superiore di secondo grado frequentata oppure del livello di formazione immediatamente inferiore corrisponda alla lingua alla quale si riferisce la rispettiva graduatoria per l’assunzione del personale. In caso contrario, il personale interessato deve superare un apposito esame di lingua, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale. L’attestato di bilinguismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, non sostituisce tale esame di lingua. Sono fatte salve le disposizioni particolari per il personale di lingua ladina e per l’insegnamento della seconda lingua.

10. È necessario sostenere l’esame di lingua di cui al comma 9 anche nel caso in cui la madrelingua dichiarata dal personale non corrisponda a nessuna delle lingue alle quali si riferiscono le graduatorie per l’assunzione del personale.”

(9) Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“4. Al fine della più efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, i singoli uffici delle Ripartizioni provinciali Politiche sociali, Lavoro, Personale e della Direzione generale della Provincia, ciascuno secondo i propri compiti istituzionali, concorrono alla funzione attribuita dalla riforma statale al/alla responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, con particolare riferimento alla garanzia dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 3, comma 3/bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modifiche, e del programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista per la Provincia.”

(10) Dopo l’articolo 11/ter della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/quater (Deroghe per l’ambito scolastico)

1. Sono escluse dalla pianificazione triennale del fabbisogno di personale le procedure di reclutamento del personale docente ed educativo, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative a carattere statale e provinciale.”

(11) Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“6. Ai fini di una efficiente ed effettiva copertura dei posti vacanti, l’Amministrazione può disporre nei bandi di concorso o di selezione un periodo di permanenza obbligatoria per gli assunti sui posti banditi, escludendo la mobilità su richiesta del personale. Tale periodo non può comunque superare i tre anni di effettiva attività lavorativa.”

(12) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, prima delle parole: “; in ogni caso sono consentiti” sono inserite le parole: “in caso di interesse comprovato per l’amministrazione, la predetta percentuale dei proventi lordi per singoli profili professionali può essere aumentata dalla Giunta provinciale fino al 50 per cento del predetto stipendio lordo;”.

(13) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole: “, con esclusione delle attività di cui alle lettere a) e b),” sono soppresse.

(14) Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“f/bis) il personale, inoltre, non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza;”

(15) Dopo l’articolo 31 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 31/bis (Controlli relativi all’assenza per malattia)

1. I controlli relativi all’assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale sono svolti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari d’ufficio o su richiesta dei predetti enti. Il controllo d’ufficio è disposto secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Le modalità organizzative per l’applicazione di questo comma, comprese le modalità di trasmissione di dati - anche riferiti alla diagnosi - all’Azienda, sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Il presente articolo si applica dal 1° gennaio 2018. Prima di tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina.”

(16) Nel comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la cifra: “18.579” è sostituita dalla cifra: “18.632”.

(17) Il comma 3 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene dal 1° gennaio 2018 anche quattro nuovi posti amministrativi e dal 1° settembre 2018 13 nuovi posti amministrativi, 40 nuovi posti per il profilo professionale “collaboratori e collaboratrici per l’integrazione”, nonché cinque posti per la prevista quota di persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti. Inoltre dal 1° settembre 2018 il contingente di posti di cui al comma 1 comprende anche 40 nuovi posti che, ai sensi dell’articolo 11, passano nella dotazione organica complessiva della Provincia per avvenute assunzioni di persone con disabilità.”

(18) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 505.000,00 euro per l’anno 2018, in 1.915.000,00 euro per l’anno 2019 e in 2.315.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018- 2020.

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