(1) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “essi definiscono gli obiettivi e le priorità nel piano della performance che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative.” sono sostituite dalle parole: “essi definiscono nel piano della performance, che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative, gli obiettivi, le priorità e la programmazione del fabbisogno del personale, che tiene conto dei profili professionali richiesti ai fini dell’attuazione del piano stesso.” e il periodo: “Alla fine dell’anno è redatta una relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi.” è sostituito dal periodo: “La relazione sul raggiungimento degli obiettivi è sottoposta all’approvazione della Giunta provinciale.”
(2) Dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Si prescinde dal titolo di studio indicato nell’avviso per i/le dipendenti di ruolo della Provincia che abbiano svolto non meno di dieci anni di servizio effettivo come direttori/direttrici d’ufficio.”
(3) Alla fine del comma 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La commissione di selezione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, fermo restando l’obbligo di presenza in occasione delle prove di selezione.”
(4) Alla fine del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La commissione di selezione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, fermo restando l’obbligo di presenza in occasione delle prove di selezione.”
(5) Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:
“3. In caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente si applicano le disposizioni del comma 2 con i termini ridotti a 3 mesi.”