(1) Le aree e gli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui agli articoli 11, 12 e 13 non possono essere alterati senza l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 65.
(2) Salvi i casi previsti dalla legge e in particolare i casi in materia di tutela contrattuale della natura, per i vincoli paesaggistici non è dovuto alcun indennizzo.
(3) I beni paesaggistici di cui all’Art. 11, comma 1, lettere a), c) ed e), ove siano previste particolari norme di comportamento per i visitatori, devono essere contrassegnati con apposita segnaletica, collocata dall’Amministrazione provinciale in luoghi opportuni lungo i confini e in particolare nei punti di accesso, sentiti i soggetti proprietari dei fondi interessati. I soggetti proprietari dei fondi interessati, dopo averne ricevuto comunicazione, sono tenuti a permettere l’apposizione della segnaletica, senza diritto di indennizzo.
(4) Previo espletamento di un procedimento amministrativo ai sensi del capo III della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico la Provincia esegue interventi di conservazione e restauro del paesaggio, volti alla realizzazione delle finalità e dei principi di tutela della natura e conservazione del paesaggio, sempre che i soggetti proprietari, possessori o detentori non provvedano direttamente.
(5) L’ufficio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio può affidare l’esecuzione degli interventi di cui al comma 4 ai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni interessati, definendo i diritti e gli obblighi delle parti in un accordo stipulato ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.