(1) Il suolo naturale è tutelato per esigenze paesaggistiche per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale, per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola.
(2) La pianificazione paesaggistica definisce, delimita e disciplina le categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole per le finalità di cui al comma 1. Le principali categorie di destinazione ai sensi della presente legge sono: