(1) La rubrica dell'articolo 42/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“Art. 42/bis (Partecipazione alla tariffa in situazioni particolari)”
(2) Il comma 1 dell'articolo 42/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all’utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario troppo oneroso, il comitato tecnico di cui all’articolo 8, con decisione motivata, può ridurre la suddetta partecipazione fino ad un massimo del 75 per cento.”