(1) Il comma 7 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso per il trasporto effettuato da imprese e associazioni per il raggiungimento del posto di lavoro è indipendente dal valore della situazione economica del nucleo familiare; in particolare, esso equivale alle spese ammesse, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. La deroga suddetta vale anche per chi raggiunge il posto di lavoro guidando autonomamente un proprio veicolo adattato; il rimborso in questo caso equivale all'importo chilometrico previsto per il trasporto effettuato con il mezzo di trasporto privato, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato.”