(1) Il comma 3 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 è così sostituito:
“3. Il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può esonerare il nucleo familiare collegato dalla partecipazione o ridurla fino ad un massimo del 75 per cento, se da specifica documentazione dell’autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all’utente.”