1. Sono ammissibili le spese che riguardano una o più prestazioni elencate al capo II e sono sorte dopo la presentazione della domanda.
2. L’Ufficio per il diritto allo studio universitario esamina le dichiarazioni nella domanda, nonché i preventivi e le note riguardanti le motivazioni allegati alla domanda e decide, eventualmente dopo un colloquio personale con lo studente/la studentessa, se è data la necessità dei rimborsi richiesti per il raggiungimento del titolo accademico ambito.
3. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse per intero o in parte, oppure non essere ammesse.